Pensioni di anzianità-anticipate con peso triplicato su quelle di vecchiaia, assegni sociali a 67 anni

ROMA - La rilevazione è stata effettuata il 2 luglio 2019, e quindi nei prossimi mesi i dati esposti subiranno delle variazioni in relazione allo smaltimento delle domande ancora in giacenza. L'Inps osserva che nel 2018 si è concluso il percorso di equiparazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia tra uomini e donne nel settore dei dipendenti privati e dei lavoratori autonomi. La pensione di vecchiaia nel 2018 è stata infatti erogata al raggiungimento dell’età di 66 anni e 7 mesi sia per gli uomini che per le donne, arrivando quindi alla completa armonizzazione dei requisiti per tutti i lavoratori dipendenti privati ed i lavoratori autonomi.

Inoltre per la pensione anticipata, nel 2018 è entrata stabilmente a regime la possibilità di pensionamento anticipato con soli 41 anni di contributi, per i cosiddetti “lavoratori precoci” (12 mesi di contributi maturati entro il compimento dei 19 anni di età e in una determinata condizione di tutela stabilita dalla norma), nei limiti dei Fondi annualmente stanziati e con richiesta di certificazione dei requisiti per l’accesso al beneficio entro il 1^ marzo 2018.

Nel primo semestre del 2019 si registra un numero complessivo di liquidazioni di vecchiaia decisamente inferiore al corrispondente valore del 2018: la differenza rilevata in questo monitoraggio, che in parte verrà colmata con lo smaltimento nel 2019 delle giacenze delle pensioni con decorrenza precedente, è riconducibile essenzialmente all'aumento del requisito di età richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia per effetto dell'incremento di 5 mesi della speranza di vita.

Tale incremento, secondo quanto disposto dal DL 4/2019, è stato disapplicato per le pensioni anticipate, ma essendo comunque prevista una finestra di uscita trimestrale, l'effetto di tale provvedimento per questo tipo di trattamento ha cominciato a produrre i suoi effetti solo a partire dal secondo trimestre del 2019: il numero delle pensioni anticipate dunque in questa rilevazione dell'Istituto nazionale previdenza sociale risulta molto elevato rispetto al corrispondente valore dell'anno precedente, anche perché, a partire dal mese di aprile, cominciano ad essere percepibili gli effetti derivanti dall'applicazione del DL 4/2019 in merito alla nuova forma di pensionamento anticipato da esso introdotta, e cioè la cosiddetta quota 100.

Per gli assegni sociali è previsto nel 2019 l'innalzamento del requisito di età da 66 anni e 7 mesi a 67 anni per effetto dell'incremento della speranza di vita, e quindi la loro misura nel primo semestre 2019 è di entità esigua e riferibile nei primi 5 mesi esclusivamente ai cittadini ultra 67enni che soddisfano solo nel 2019 i requisiti reddituali richiesti: per questo tipo di prestazione infatti, oltre al requisito anagrafico, il diritto è accertato anche in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

Osservando poi gli indicatori statistici del 2019, quanto alla composizione per categoria, si rileva un peso triplicato delle pensioni di anzianità/anticipate su quelle di vecchiaia rispetto al dato annuo del 2018, poiché i requisiti richiesti per quest'ultimo tipo di trattamento si sono innalzati per effetto dell'incremento per speranza di vita, mentre per quelli relativi alle pensioni di anzianità/anticipate tale  incremento è stato disapplicato con DL 4/2019, e soprattutto è stata introdotta una nuova possibilità di uscita anticipata con la cosiddetta quota 100. Sempre a causa dell'innalzamento del requisito di vecchiaia per effetto dell'incremento della speranza di vita, anche per quanto riguarda il peso delle pensioni di invalidità su quelle di vecchiaia l'indicatore statistico risulta più elevato nel 2019 rispetto all'analogo valore del 2018. Anche nell'indicatore che rappresenta il peso percentuale delle pensioni femminili su quelle maschili il 2019 presenta un valore superiore a quello del 2018 a causa dell'innalzamento nel 2018 dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle donne.

Infine l'Istituto registra a livello territoriale nei due anni in esame un peso delle pensioni liquidate a residenti nel Nord Italia sostanzialmente analogo.

Il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nel complesso comprende sia i trattamenti relativi alle quattro contabilità separate confluite nel FPLD nel corso dell’ultimo ventennio (Fondo Trasporti nel 1996, Fondi Elettrici e Telefonici nel 2000, INPDAI nel 2003), sia quelli degli Ex Enti pubblici creditizi, gestione che a decorrere dal 1° gennaio 2011 è stata soppressa.

Per completezza sono state esposte anche le statistiche relative al FPLD comprensivo degli ex Enti creditizi , ma al netto delle contabilità separate, in analogia alla modalità di esposizione dei dati contabili.

Nelle gestioni oggetto del monitoraggio, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità/anticipate decorrenti nel 2018 e 2019, le principali norme di riferimento sono rappresentate dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011, che ha subìto nel corso degli anni successivi al 2011 varie modifiche volte a salvaguardare particolari categorie di lavoratori attraverso il riconoscimento ad accedere alla pensione secondo la disciplina previgente ed il recente decreto legge 4/2019 che ha introdotto il nuovo canale di uscita denominato “quota 100”.

I requisiti di età ed anzianità vigenti nel periodo 2017-2019 per la generalità dei lavoratori. Per le pensioni di vecchiaia l’anno 2018, rispetto al 2017, è stato un anno di sostanziale staticità dei requisiti  pensionistici relativi agli uomini di tutti i settori e alle donne del comparto pubblico, mentre per le donne del settore privato e per le lavoratrici autonome si è realizzata la completa equiparazione ai requisiti di vecchiaia degli uomini; per ciò che riguarda invece le pensioni anticipate, per il 2018 non ci sono state variazioni di requisiti rispetto al 2017.

Nel 2019, secondo la normativa previgente il decreto legge 4/2019, i requisiti di accesso al pensionamento avrebbero dovuto subire l'incremento della speranza di vita mentre tale decreto dispone la disapplicazione di tale incremento per le pensioni anticipate. In particolare la nuova normativa introduce la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, con finestra di uscita trimestrale per i lavoratori del settore privato (articolo 14);

- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un’anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con finestra di uscita trimestrale (articolo 15);

- al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed un’età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, con finestra di uscita di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, e di 18 mesi, per le lavoratrici autonome (articolo 16);

- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, per i lavoratori precoci, di un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, con finestra di uscita trimestrale (articolo 17).

L'Inps precisa che il blocco dell'adeguamento per speranza di vita non si estende ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, pertanto nei confronti di tali soggetti è confermato lo scatto del requisito anagrafico dal 1° gennaio 2019 a 64 anni tondi con decorrenza della pensione senza applicazione delle finestre mobili, a condizione che l'assegno pensionistico risulti non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale, e che siano stati maturati 20 anni di contribuzione effettiva.

Per ciò che concerne l'assegno sociale, con l'applicazione dell'incremento di 5 mesi per speranza di vita, per questo tipo di trattamento il requisito di età passa da 66 anni e 7 mesi nel 2018 a 67 anni nel 2019.

Nel monitoraggio non sono presenti i trattamenti liquidati in regime di cumulo e di totalizzazione e non sono inoltre inseriti i trattamenti liquidati con importo nullo poiché sospesi.

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