La Sezione ha ritenuto il progetto di investimento proposto inconciliabile con la condizione posta dall’art. 15, comma 1, del DM 9 dicembre 2014, secondo cui le spese sono ammissibili “nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni” e non, come invece risulta dal progetto presentato, per le finalità generali - produttive o di ricerca, anche per conto terzi – perseguite da ReiThera, né per le ancor più generali finalità di rafforzare la consistenza patrimoniale dell’impresa. Il progetto di investimento produttivo, infatti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato D.M. non può riguardare l’intero complesso aziendale ma solo determinate “unità produttive”.
L’acquisto della proprietà della sede operativa della Società, sita in Castel Romano (RM), per un previsto importo di euro 4.000.000,00, non attiene alla singola “unità produttiva” , rappresentata dal realizzando impianto di infialamento e confezionamento, come sostenuto dall’Amministrazione, ma riguarda l’intera sede dove la Società svolge il complesso delle sue attività che “nel 2019 ha riguardato essenzialmente attività di ricerca e sviluppo per conto della società controllante Keires A.G.” , come riportato nella stessa Relazione di Invitalia.
L’inammissibilità del progetto di investimento costituito dall’acquisto della proprietà della sede operativa della Società non consente, pertanto, ad avviso della Sezione, al solo investimento rappresentato dalla realizzazione dell’impianto di infialamento e confezionamento, per un importo di euro 7.734.126,68, di raggiungere la soglia minima di 10 milioni di euro prescritta all’art. 5, comma 3, del D.M. 9 dicembre 2014, per la validità dell’investimento produttivo.
L’assenza di un valido e sufficiente investimento produttivo, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha, pertanto, consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame.
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