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| Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana |
ROMA - Referendum 2026 per approvare la legge costituzionale sulla Corte disciplinare e la riforma dell’ordinamento della magistratura. 1) Decreto del presidente della Repubblica, 13 gennaio 2026. Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025. (26A00167) (GU Serie generale n. 10 del 14-01-2026).
Il presidente della Repubblica,
visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;
vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026»;
visto il testo della legge costituzionale approvato, in seconda votazione, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025;
vista l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, emessa il 18 novembre 2025, depositata e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta di referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del suddetto testo della legge costituzionale;
visto, in particolare, l’art. 15 della citata legge n. 352 del 1970, il quale prevede che il referendum sia indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso e che il medesimo si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione;
ritenuto, pertanto, di provvedere all’indizione nel rispetto del termine del 17 gennaio 2026;
rilevato che ai fini del voto le date del 22 e 23 marzo 2026 si collocano allo scadere del settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione;
vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 12 gennaio 2026;
sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell’interno e della giustizia;
emana il seguente decreto:
È indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?».
I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 2026.
Mattarella
Meloni, presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, ministro dell’interno
Nordio, ministro della giustizia
2) Senato della Repubblica. Testo legge costituzionale.
Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». (25A05968) (GU n. 253 del 30-10-2025).
Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell’art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1
Modifica all’articolo 87 della Costituzione
1. All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».
Art. 2
Modifica all’articolo 102 della Costituzione
1. All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
Art. 3
Modifica dell’articolo 104 della Costituzione
1. L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104 - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un consiglio regionale».
Art. 4
Modifica dell’articolo 105 della Costituzione
1. L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 105 - Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
Art. 5
Modifiche all’articolo 106 della Costituzione
1. All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»;
b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».
Art. 6
Modifica all’articolo 107 della Costituzione
1. All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».
Art. 7
Modifica all’articolo 110 della Costituzione
1. All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».
Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Categorie:
Cronaca
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