ROMA - Il contributo per l'autoimpiego nei settori strategici, previsto dal Decreto Coesione, è al centro dei chiarimenti dell'Inps dopo le criticità segnalate dai richiedenti. L'Istituto fa il punto sui requisiti necessari per ottenere il bonus destinato agli under 35 disoccupati che hanno avviato una nuova attività imprenditoriale. Sotto la lente le verifiche sullo stato di disoccupazione, i riesami delle domande respinte e i ritardi nei pagamenti. L'Inps assicura che le posizioni ancora in lavorazione sono in fase di controllo e che le somme spettanti saranno liquidate dopo la verifica di tutti i requisiti.
Attività imprenditoriale nei settori strategici delle nuove tecnologie e della transizione digitale ed ecologica
Decreto Coesione, i chiarimenti dell'Istituto nazionale previdenza sociale sull’attuazione del contributo per l’autoimpiego nei settori strategici. In relazione ai recenti articoli di stampa sulle criticità emerse nell’attuazione della misura prevista dall’articolo 21, comma 3, del Decreto-Legge n. 60/2024, convertito dalla Legge n. 95/2024, l'Inps ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti utili a ricostruire correttamente il quadro normativo e lo stato delle attività. L’articolo 21, comma 3, riconosce un contributo economico ai soggetti disoccupati di età inferiore a 35 anni che, tra l'1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano in Italia un’attività imprenditoriale nei settori strategici delle nuove tecnologie e della transizione digitale ed ecologica. La misura rientra nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 ed è erogata dall’Inps sotto la vigilanza e secondo le direttive del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, cui compete fornire gli indirizzi interpretativi necessari per la corretta applicazione della disciplina.
La data di trasmissione all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa
In attuazione di tali indirizzi, l’Istituto nazionale previdenza sociale gestisce la prestazione e verifica, in sede istruttoria, i requisiti di seguito indicati attraverso la consultazione delle informazioni disponibili e certificate nelle proprie banche dati, secondo le modalità previste per la generalità delle prestazioni: a) dati identificativi dell’impresa oppure, per i liberi professionisti, apertura della partita Iva, con indicazione della data di costituzione e della data di trasmissione all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa, prevista dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; b) appartenenza dell’attività alle categorie ammesse al contributo; c) dati anagrafici del richiedente. È opportuno precisare che l’istruttoria automatizzata non è basata su algoritmi decisionali, ma sulla consultazione e sul riscontro delle informazioni certificate presenti nelle banche dati disponibili, secondo criteri predeterminati dalla normativa e dagli indirizzi dell’Amministrazione competente.
L’effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione e degli altri requisiti previsti
Tale modalità riguarda anche la verifica dello stato occupazionale del richiedente alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, requisito essenziale ai fini dell’accesso al contributo. In tale quadro, il controllo preventivo assume particolare rilievo, poiché consente di accertare, prima dell’erogazione, l’effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione e degli altri requisiti previsti, assicurando la correttezza dei pagamenti e prevenendo l’erogazione di somme non spettanti e il successivo avvio di procedure di recupero degli indebiti, con conseguenti oneri per i beneficiari e per l’Amministrazione. Lo stato occupazionale del richiedente alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come precisato nella circolare n. 148/2025, infatti, è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato al momento della domanda, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445. L’Inps verifica tale requisito nel corso dell’istruttoria consultando la banca dati resa disponibile dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, unico soggetto competente a certificare lo stato di disoccupazione.
L’obiettivo è verificare puntualmente le difformità segnalate in sede di riesame
A seguito delle incongruenze segnalate dai richiedenti in merito allo stato di disoccupazione, i funzionari incaricati dei riesami hanno esaminato le singole posizioni e individuato quelle corredate da documentazione idonea a comprovare il requisito. Tali casi sono stati sottoposti alla necessaria valutazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Per quanto riguarda le informazioni ricavate dalle banche dati dell’Istituto, i funzionari stanno inoltre riesaminando, caso per caso, le posizioni per le quali è necessario rivalutare i requisiti indicati ai punti a), b) e c). L’obiettivo è verificare puntualmente le difformità segnalate in sede di riesame e procedere progressivamente all’accoglimento delle domande che superano positivamente i controlli.
I funzionari incaricati stanno completando le verifiche sulle posizioni ancora in lavorazione
La complessità delle verifiche ha determinato un rallentamento nella conclusione dei procedimenti, in particolare nei casi in cui si è resa necessaria una valutazione puntuale della posizione del singolo richiedente da parte di un’altra Amministrazione. L’Inps assicura che i funzionari incaricati stanno completando le verifiche sulle posizioni ancora in lavorazione. Man mano che vengono acquisite le informazioni mancanti e confermata la sussistenza di tutti i requisiti, compreso il Durc, l’Istituto dispone il pagamento delle somme spettanti. Con riferimento, infine, alle criticità e ai dubbi relativi alle spese ammissibili, oggetto di controllo da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in qualità di Autorità di gestione della misura individuata dalla Commissione europea, sono disponibili specifiche FAQ consultabili al seguente collegamento: https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/sites/default/files/2026-05/FAQ_Autoimpiego_settori_strategici_art.21_comma3.pdf
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