Entro il 22 ottobre 2015 la ripartizione dei posti della scuola per classi di concorso e degli insegnanti di sostegno
ROMA - Assegnazione dell'organico dei docenti nelle scuole italiane. Il Miur ha ricordato che per il presente anno scolastico la definizione dell' organico del potenziamento è inserita nelle fasi del piano straordinario di assunzioni previsto dalla medesima legge 107 e in particolare nell'ultima di esse, fase C, secondo quanto previsto dal comma 98 lettera C.
Per la costituzione dell'organico, la legge 107 prevede, al comma 95, l'assegnazione di un numero di posti aggiuntivi della dotazione dell'istituzione scolastica, finalizzati all'attuazione delle azioni previste dai commi 7 e 85 della medesima norma, nei limiti del contingente regionale individuato dalla Tabella 1 allegata al provvedimento a che ad ogni buon fine si allega anche alla presente.
Si evidenzia che la tabella 1 allegata alla L. l07, non prevede posti di potenziamento per la scuola dell'infanzia.
Per l'attribuzione di posti alle istituzioni scolastiche gli Uffici Scolastici Regionali opereranno tempestivamente, secondo le seguenti modalità:
entro il 22 ottobre 2015, dopo aver comunicato al Sidi i relativi dati, previa informativa alle organizzazioni sindacali, gli Uffici Scolastici Regionali adotteranno, ai sensi del comma 95, il decreto di ripartizione dei posti comuni della scuola secondaria per classi di concorso, nonché di ripartizione dei posti di sostegno previsti nella medesima tabella per gradi di istruzione e, relativamente alla scuola secondaria di II grado, per aree disciplinari.
La suddetta dotazione aggiuntiva, numericamente come sopra determinata, sarà successivamente assegnata dagli Uffici per il tramite degli ambiti territoriali, alle istituzioni scolastiche della regione, attraverso l'apposita funzione SIDI dal 12 al 20 novembre 2015, tenendo conto del numero di alunni,(ad eccezione di quelli dell'infanzia) e ponendo, altresì, adeguata attenzione alle situazioni caratterizzate dalla presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica anche in linea con quanto previsto dal comma 65 della legge citata; in ogni caso andrà assicurata una dotazione minima di norma non inferiore a 3 posti per istituzione scolastica, ivi compresi i Cpia.
Per gli istituti scolastici comprensivi la definizione dell'organico avverrà attingendo dalla dotazione prevista dalla citata tabella 1 allegata alla legge, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado. I CPIA utilizzeranno le Schede del I ciclo.
La L.l 07 (comma 20) consentire di assegnare i docenti individuati per le classi di concorso relative al secondo ciclo di istruzione anche alle scuole del primo ciclo. Allo stesso modo il personale immesso in ruolo per la scuola primaria potrà essere utilizzato per progetti di continuità che investano anche l'infanzia.
Per quanto riguarda invece le indicazioni relative ai collaboratori del dirigente scolastico, gli Uffici scolastici regionali assegneranno prioritariamente alle istituzioni scolastiche il personale destinatario di proposta di assunzione a tempo indeterminato delle classi di concorso corrispondenti a quelle per le quali si sia già provveduto all'esonero in base all'art 459 del Testo Unico come modificato dalla DL.98/2011,convertito nella L.111/20Il, secondo le disposizioni contenute nella nota n. 1875 del 3 settembre ultimo scorso del Capo Dipartimento per l'istruzione.
Nei casi residuali in cui, come precisato dalla nota citata, le istituzioni scolastiche avessero già esonerato come collaboratore del dirigente un docente appartenente ad una classe di concorso per la quale non è previsto l'organico del potenziamento,il corrispondente posto di organico di potenziamento non verrà assegnato alla scuola per il presente anno.
Ricerche Correlate
Commenti
Posta un commento