Termini e presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato per l'anno scolastico 2015/2016
ROMA - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2015/2016 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. In relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l’anno scolastico 2015/2016 e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si indicano di seguito le relative date:
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDA
30 novembre 2015 Alunni dell’ultima classe (Candidati interni) Dirigente scolastico della scuola frequentata
31 gennaio 2016 Alunni della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni) Dirigente scolastico della scuola frequentata
30 novembre 2015 Candidati esterni Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza
20 marzo 2016 Alunni con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2016 e prima del 15 marzo 2016 (Candidati esterni) Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza
30 novembre 2015 (in via residuale ed eccezionale) Diplomati liceo artistico quadriennale previgente ordinamento che hanno sostenuto con esito positivo l’esame di Stato a.s.2014/2015 – Domanda esame colloquio Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza
30 novembre 2015 (in via eccezionale) Candidati provvisti di titoli in “Ordinamento speciale per la viticoltura ed enologia - Sesto anno”, “Progetto Cerere - Ordinamento speciale viticoltura ed enologia - Sesto anno” o sperimentazioni autonome “Viticoltura ed enologia” Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza
30 novembre 2015 Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico (Regione Lombardia) Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza
30 novembre 2015 Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico (Province Autonome di Trento e Bolzano) Dirigente/direttore della sede dell’istruzione formativa frequentata per il corso annuale
30 novembre 2015 Candidati detenuti Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale
31 gennaio 2016 Domande tardive Candidati interni Dirigente scolastico della scuola frequentata Candidati esterni Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza.
Dal Ministero precisano che il 31 gennaio 2016 rappresenta il termine ultimo di presentazione di eventuali domande tardive, ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti dirigenti.
I. REQUISITI RICHIESTI
I.A. Alunni dell’ultima classe Termine presentazione domande: 30 novembre 2015 Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono: - una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente; - un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”, ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione. La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. La citata C.M. n. 20/2011 ha previsto opportunamente per le scuole alcuni adempimenti, finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti. A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano, altresì, all’albo dell’istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Le scuole devono fornire, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. Si aggiunge che, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. La suddetta C.M. n. 20/2011 ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, le tipologie di assenze dovute a situazioni apprezzabili ai fini delle deroghe. Vedasi anche la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012 avente ad oggetto “Eccezionali eventi atmosferici:- validità dell'anno scolastico- adeguamenti dei calendari scolastici regionali”. Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.
I.B. Alunni della penultima classe per abbreviazione per merito Termine presentazione domande: 31 gennaio 2016 Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti: a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento; b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi. Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.
I.C. Candidati esterni Termine presentazione domande: 30 novembre 2015 Possono presentare istanza di partecipazione all’esame di Stato come candidati esterni coloro che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: a) aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrare di aver adempiuto all’obbligo scolastico; b) essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; c) avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore; d) essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; e) aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2016.
Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, che abbiano comunque il requisito di cui alla lettera a), devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2016. I candidati esterni all'esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali quadriennali, attesa la peculiarità di tali corsi. Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, non sono ammessi candidati esterni con riferimento all’esame di Stato collegato al corso annuale di cui al successivo paragrafo della successiva lettera I.I. Ai sensi del D.M. n. 95 dell’8 febbraio 2013, nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto ESABAC non è consentita l’ammissione di candidati esterni.
L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell’esame preliminare (articolo 2, comma 3, legge 10 dicembre 1997, n. 425, come da ultimo modificato dall’ articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167). I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea (e, per analogia, gli studenti appartenenti a Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell’articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29), sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, se in possesso di uno dei requisiti in precedenza indicati alle lettere da a) ad e), previo superamento dell'esame preliminare. In particolare, il requisito dell'adempimento dell’obbligo scolastico si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 e al decreto interministeriale 29 novembre 2007. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo, in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, classi di istruzione secondaria di secondo grado ovvero abbiano comunque conseguito promozione o idoneità all’ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l’esame di Stato, nelle ipotesi suindicate, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali (ivi compresa l’Intesa tra Italia e Svizzera, di cui allo Scambio di lettere firmato a Roma il 12 ottobre 2006, entrata in vigore il 15 gennaio 2008). Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo o indirizzo già sostenuti con esito positivo.
I.D. Ordinamento speciale viticoltura e enologia – Sesto anno – Previgente ordinamento Termine presentazione domande: 30 novembre 2015 Unicamente per l’anno scolastico 2015/2016 i candidati che hanno riportato esito negativo all’esame di Stato per gli indirizzi di studio del previgente ordinamento “Ordinamento speciale per la viticoltura ed enologia - Sesto anno”, “Progetto Cerere - Ordinamento speciale viticoltura ed enologia- Sesto anno” e sperimentazioni autonome “Viticoltura ed enologia” nei precedenti anni scolastici e i candidati in possesso di promozione o idoneità alla sesta classe o a classi intermedie dell’indirizzo di studio medesimo possono essere ammessi, in via del tutto eccezionale, a sostenere gli esami di Stato, in qualità di candidati esterni, per i predetti indirizzi di studio. Essi presentano la predetta domanda al Direttore o al dirigente preposto all’Ufficio scolastico della regione ove risiedono entro il 30 novembre 2015 con indicazione dell’istituto tecnico o degli istituti tecnici nei quali era attivo nello scorso anno scolastico il sesto anno dei suddetti indirizzi di studio nell’ambito della regione di residenza.
Si ricorda che:
L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato o in caso di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. Sostengono, pertanto, l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno del nuovo ordinamento i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove ovvero non le abbiano superate. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, comma 16.2, della O.M. n. 11 del 29 maggio 2015, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.
I candidati esterni, provvisti di titoli sia del previgente che del nuovo ordinamento, quali promozione o idoneità su classi del previgente o del nuovo ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento.
I.E. Alunni dell’ultima classe - corsi di secondo livello (corsi serali) Come noto, secondo quanto precisato con nota 25 novembre 2014, n. 7316 e con nota 27 febbraio 2015, n. 6753 e previsto dal DPR 29 settembre 2012, n. 263, non è più consentito sostenere l’esame di Stato del previgente ordinamento con riferimento agli ex corsi serali. (Cfr. art.8, comma 1, DD.PP.RR.15 marzo 2010, nn.87,88).
I.F. Indirizzo di studio del previgente ordinamento “Dirigente di comunità” Come già evidenziato con nota 25 novembre 2014, n. 7316 del e O.M. 29 maggio 2015, n. 11, non è più consentito sostenere l’esame di Stato del previgente ordinamento per l’indirizzo di studio di “Dirigente di comunità” (cfr. art.8, comma 1, DD.PP.RR.15 marzo 2010, nn.87,88).
I.G. Liceo Artistico quadriennale previgente ordinamento (in via residuale ed eccezionale) Termine presentazione domande: 30 novembre 2015 Com’è noto, a seguito della soppressione del liceo artistico quadriennale del previgente ordinamento, come precisato dalla già citata nota prot. n. 7316/2014, non sono più previsti corsi annuali integrativi. Tuttavia, eccezionalmente, nell’anno scolastico 2014/2015, è stata data con la citata circolare la possibilità agli studenti in possesso del diploma di liceo artistico quadriennale del previgente ordinamento di poter sostenere, in qualità di candidati esterni, l’esame colloquio già previsto, al termine dei corsi annuali integrativi, dall’articolo 191 del D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Anche ed esclusivamente per il corrente anno scolastico 2015/2016, si reputa opportuno consentire soltanto agli studenti del liceo artistico quadriennale del previgente ordinamento che hanno sostenuto con esito positivo il conseguente esame di Stato nel precedente anno scolastico 2014/2015, di poter effettuare, eccezionalmente, l’esame colloquio in luogo del corso integrativo in qualità di candidati esterni. L’esame colloquio si svolgerà secondo le indicazioni della circolare n. 80 del 19 ottobre 2005, con commissione presieduta dal Dirigente scolastico e composta dai docenti delle discipline fondamentali ed integrata, di volta in volta, dai docenti delle discipline opzionali. L’esame si svolge in periodo stabilito dal dirigente scolastico e comunque prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, sulle seguenti discipline: - lingua e letteratura italiana; filosofia; matematica; scienze; disciplina opzionale (lingua e civiltà straniera/ Economia e diritto /Fisica/ Storia moderna e contemporanea). Al termine dell’esame la commissione dichiara la idoneità o la non idoneità del candidato per quel che concerne le iscrizioni alle facoltà universitarie e traccia un breve profilo con riferimento soprattutto all’orientamento universitario. In caso di esito positivo, vengono rilasciati dal dirigente scolastico della istituzione scolastica sede di esame attestati contenenti la dichiarazione di idoneità e la valutazione di orientamento. Le domande di ammissione all’esame colloquio vanno rivolte al competente Direttore Generale o Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale entro il 30 novembre 2015. Il Direttore Generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale comunica al candidato l’ammissione o non all’esame colloquio e la scuola sede d’esame. Pertanto, con il corrente anno scolastico 2015/2016, a seguito della soppressione del liceo artistico quadriennale del previgente ordinamento, al di fuori dell’unica eccezione indicata, non sono più previsti corsi annuali integrativi e viene meno, altresì, la possibilità di poter sostenere un esame colloquio in luogo del corso integrativo. A riguardo, si fa presente che ai fini dell’accesso ai corsi universitari valgono le disposizioni di cui alla nota MIUR prot. 3120 del 30 settembre 2004. Pertanto, eventuali richieste, al di fuori dell’unica eccezione prevista, anche se già inviate dagli interessati agli Uffici Scolastici Regionali o al Ministero, non verranno prese in considerazione.
I.H. Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico (Regione Lombardia) Termine presentazione domande: 30 novembre 2015 Nella regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Lombardia, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di cui al citato articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 di istruzione professionale coerente con il percorso seguito, sempreché siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale e lo abbiano frequentato. Essi sono considerati candidati interni. Le modalità di realizzazione del predetto corso annuale sono definite dagli accordi territoriali previsti dal capo VII delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, adottate, previa intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 4 del 18/1/2011. Gli studenti interessati presentano la predetta domanda al Direttore o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico della regione ove risiedono entro il 30 novembre 2015.
I.I. Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico (Province Autonome di Trento e Bolzano) Termine presentazione domande: 30 novembre 2015 Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e che hanno positivamente frequentato il corso annuale che si conclude con l’esame di Stato secondo quanto previsto dall’articolo 6 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e dall’Intesa del 7 febbraio 2013 possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato quali candidati interni dell’istruzione professionale. La struttura e l’articolazione dell’esame di Stato conclusivo del corso annuale sono definite nel Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 7 febbraio 2013 (cfr. articolo 6, comma 5, DPR 15 marzo 2010, n. 87). Gli studenti interessati presentano entro il 30 novembre 2015 la predetta domanda al proprio Dirigente/Direttore della sede dell’istruzione formativa, dove frequentano l’apposito corso annuale.
II. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
II.A. Modalità La domanda dei candidati esterni, indirizzata al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, deve essere corredata oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere eventualmente presentate. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori generali o dai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2016. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2016, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi devono presentare domanda al Dirigente scolastico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2015. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.
II.B. Pagamento della tassa per esami e del contributo (D.P.C.M. 18 maggio 1990 e Nota 25 febbraio 2015, n. 1647) Il versamento della tassa erariale per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della domanda di partecipazione all’esame di Stato. Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuata dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato. Per quanto riguarda il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni, esso deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale o del Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Il contributo è restituito, ad istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. In caso eventuale di cambio di assegnazione d’istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.
III. ASPETTI PROCEDURALI
III.A. Uffici scolastici regionali Come già precisato, per i candidati esterni, le relative documentate istanze di partecipazione vanno indirizzate direttamente al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui si intende sostenere l’esame. Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente (USR di riferimento). Nello stesso modo procederanno gli Uffici scolastici regionali, trasmettendo, sollecitamente, al competente Ufficio scolastico regionale le domande impropriamente ricevute. La mancata osservanza della disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, coma da ultimo modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n.1 preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali: - verificano il possesso dei requisiti di ammissione agli esami, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445; - provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia o, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali dovranno comunicare agli interessati l’esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione. In particolare, nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall’interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie. Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità, di cui al decretolegge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Da ultimo, nell’impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all’ambito regionale, seguendo la stessa procedura, già utilizzata precedentemente. Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio scolastico regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato. Viticoltura ed enologia – sesto anno – previgente ordinamento Per gli studenti di cui al paragrafo I.D., nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande alle istituzioni scolastiche della regione nelle quali era attivo il sesto anno degli indirizzi di studio previgente ordinamento o in caso di mancanza di istituzioni scolastiche dell’indirizzo di riferimento, il Direttore generale o il Dirigente preposto agli uffici scolastici regionali – acquisita ogni utile notizia - invia ad altro Direttore o Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale la relativa domanda il quale individua come sede di esame un istituto di tale tipologia presente nella regione di competenza. Ai candidati è data tempestiva comunicazione. I candidati esterni per tale indirizzo di studio del previgente ordinamento fanno riferimento al programma dei corsi del previgente ordinamento, anche con riferimento agli esami preliminari. I diplomi devono recare la seguente dicitura: “DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO TECNICO PERITO AGRARIO SPECIALIZZAZIONE PER LA VITICOLTURA ED ENOLOGIA”. Esame di Stato nella stessa regione di residenza, ma in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale apposita richiesta di modifica della domanda in precedenza presentata, con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga all’obbligo di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza (decreto-legge n. 147 del 2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176). Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (compresi gli esami preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne dà comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale assegna la domanda all’istituto individuato nell’ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l’interessato. Esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica Il candidato esterno che, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell’assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l’esame di Stato in un comune di regione diversa da quella della residenza anagrafica dovrà presentare al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione, ove ha la residenza anagrafica, apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la situazione personale che giustifica l’eventuale deroga al superamento dell’ambito organizzativo regionale, di cui al decreto legge n. 147 del 2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Nella richiesta sono individuati il comune e l’istituto dove il candidato intende sostenere l’esame (compresi gli esami preliminari) e l’indirizzo di studio prescelto. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne dà comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale comunica l’autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori regione al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l’interessato e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore generale o il Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione del candidato. L’interessato è informato dell’istituto di assegnazione. Indirizzi di studio a scarsa e disomogenea distribuzione sul territorio nazionale – domande in eccedenza. Qualora, per l’esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo del comune, della provincia o della regione, i Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali dispongono che gli esami preliminari e le prove dell’esame conclusivo si svolgano in altri istituti o scuole statali, anche di tipo ed ordine diverso, del comune o della provincia.
Regione Lombardia – Diploma professionale di tecnico Il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato. L’ammissione all’esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni. Province Autonome di Trento e Bolzano - Diploma professionale di tecnico Gli studenti interessati presentano la predetta domanda di partecipazione all’esame di Stato direttamente al proprio Dirigente/Direttore della sede dell’istituzione formativa dove frequentano l’apposito corso annuale. Sono, infatti, sedi di esame le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l’esame di Stato. L’ammissione ad esami di Stato è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale.
III.B. Dirigenti scolastici L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alla lettera C da parte dei candidati esterni è di competenza del Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame - cui è stato assegnato dal Direttore generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale il candidato esterno - che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il Dirigente scolastico dell’istituto al quale è stata assegnata l’istanza, infatti, ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Lo stesso, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il Dirigente scolastico è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate. I coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre 2015, comunicano al competente Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’art. 3 della O.M. n.15 del 20 luglio 2015, la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 22 giugno 2016, alle ore 8.30.
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