Acquisto di autovetture usate estere, ecco i 9 suggerimenti di Guardia di finanza e Polizia stradale

PORDENONE - Uno degli aspetti criminali individuati nell’operazione “cars lifting” - ne parliamo qui - si riferisce a truffe realizzate dagli indagati mediante la vendita di autoveicoli fraudolentemente immatricolati (in ragione del mancato assolvimento dell’IVA), con artificiose riduzioni del chilometraggio o, addirittura, la mancata consegna degli stessi. Fermo restando che in tali casistiche è possibile, per gli acquirenti, avviare azioni sia sul piano penale sia civile, si elencano di seguito alcuni suggerimenti utili a ridurre i rischi di essere coinvolti in dette situazioni, quando si acquistano autoveicoli (in precedenza immatricolati all’estero) in Italia presso rivenditori professionali - riporta il comunicato stampa della Gdf -:

1. Se individuate l’autoveicolo di interesse attraverso la rete Internet non fermatevi al primo sito visitato. Se l’autovettura è di provenienza estera effettuate dei controlli anche in altri portali specializzati nella vendita per verificare se la stessa sia riportata in più annunci, ma soprattutto, in caso positivo, che i dati riferibili all’autovettura siano gli stessi (soprattutto i chilometri percorsi).

2. Se il prezzo proposto è notevolmente “fuori linea” con il valore di mercato di un’autovettura avente le stesse caratteristiche di età, motorizzazione ed allestimenti (rilevabili dalla consultazione di plurime riviste specializzate nel settore) approfondite i controlli e le richieste di documentazione.

3. Se la società venditrice non è di vostra conoscenza, verificate che si tratti di un’azienda esistente non solo formalmente, ma anche imprenditorialmente. Controllate che abbia un capitale adeguato, una sede regolarmente dichiarata alla Camera di commercio, dei recapiti telefonici fissi e che all’interno dei propri uffici sia affissa l’autorizzazione al commercio di autoveicoli, ecc.. Verificate, inoltre, nella rete Internet, la presenza di ulteriori informazioni utili sull’impresa.

4. Richiedete al venditore di visionare e rilasciarvi copia di tutta la documentazione attinente l’autovettura, tra cui il libretto di immatricolazione estera e i documenti di vendita. Qualora vi si rappresenti che l’autovettura risulta già stata immatricolata in Italia, chiedete conferma che sia stata corrisposta l’IVA mediante esibizione del “Modello F24 IVA immatricolazione auto UE” verificando che il numero di telaio coincida con quello dell’autovettura.

5. Se vi propongono la prima immatricolazione in Italia del veicolo a vostro nome, presso gli uffici del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, chiedete sempre copia degli atti che vi invitano a sottoscrivere ed evitate, sempre, sottoscrizioni “in bianco”. In tali casistiche la procedura vede l’imprescindibile figura del soggetto acquirente come richiedente l’immatricolazione e la fornitura, da parte dello stesso, della prova dell’avvenuto versamento dell’IVA o dell’assenza dei presupposti per tale adempimento.

6. L’IVA sul contratto di acquisto e sulla fattura deve essere del 22%. Se vi sono diciture “IVA con regime del margine” o “articolo 36” significa che l’imposta è stata applicata a una parte sola del valore. In tal caso verificate la presenza o meno dei presupposti normativi e fattuali che legittimano tale previsione.

7. Verificate il numero di telaio: deve coincidere con quello riportato nelle targhette punzonate all’interno del vano motore, sui documenti dell’automobile e sul libretto di garanzia e manutenzione.

8. Controllate che il numero di chilometri percorsi dall’autovettura ed indicati sul display del cruscotto siano, verosimilmente, compatibili con l’età, la tipologia e lo stato d’uso dell’autovettura. In caso di qualche dubbio raffrontate tale chilometraggio con quello indicato nel libretto di garanzia e manutenzione del veicolo e su eventuali fatture comprovanti interventi tecnici (nelle quali normalmente viene indicato il chilometraggio). Se sussistono ancora dubbi è sempre possibile richiedere una verifica del chilometraggio presso le officine convenzionate con la casa madre.

9. Qualora si convenga il versamento a titolo di acconto, corrisponderlo preferibilmente con modalità tracciabili (assegni non trasferibili compilati in ogni loro parte, bonifici nominativi). Ricordarsi che pagamenti in contanti, pari o superiori all’importo di 3.000 euro, non sono consentiti dalla normativa antiriciclaggio.

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