Rimborso del modello 730 ed elementi di incoerenza, Lorenza Morello spiega l'agire dell'Agenzia delle entrate

TORINO - Con il provvedimento n. 207079/2019, pubblicato ieri, 19 giugno, l’Agenzia delle entrate ha confermato le previsioni dello scorso anno, prevedendo che “gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche”.

Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 bis, D.Lgs. 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se successiva, procedendo ad erogare quindi il rimborso non oltre il sesto mese successivo.

L’individuazione dei richiamati “elementi di incoerenza” è lasciata a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, con il quale, per quest’anno, sono stati confermati gli stessi criteri dell’anno 2018 e del precedente anno 2017.

Sono quindi considerati “elementi di incoerenza”, in grado di bloccare i rimborsi fino all’esito dei previsti controlli:

- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

Nel provvedimento si specifica che, come negli anni passati, è altresì considerata elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Si ricorda, da ultimo, che la suesposta disciplina trova applicazione anche nel caso in cui i modelli siano stati presentati ai Caf o ai professionisti abilitati, in forza dell’espresso richiamo all’articolo 5, comma 3 bis, D.Lgs. 175/2014 contenuto nel precedente articolo 1, comma 4.

Come chiarito dalla circolare AdE 4/E/2018, se il contribuente si è rivolto ad un Caf/professionista o ha richiesto l’assistenza fiscale al proprio sostituto d’imposta e la dichiarazione 730 è stata inclusa nei controlli preventivi, l’Agenzia delle entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione del conguaglio sulla retribuzione e ne informa il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (codice CO nella ricevuta).

Sarà quindi compito del Caf/professionista informare il contribuente, comunicando che sarà l’Agenzia delle entrate a disporre l’erogazione del rimborso, seppur soltanto all’esito del previsto controllo preventivo.

Il Caf/professionista non deve invece, in nessun caso, comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione assoggettata al controllo preventivo.

di Lorenza Morello
(Giurista d'impresa)

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