Covid-19. Dpcm del 26 aprile 2020. Disposizioni in materia di ingresso in Italia

ROMA - Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri) del 26 aprile 2020. Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, il 26 aprile 2020, su proposta del ministro della Salute, sentiti i ministri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze, nonché i ministri degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, dell’Istruzione, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Università e della Ricerca, delle Politiche agricole alimentari e forestali, dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, del Lavoro e delle Politiche sociali, per la Pubblica amministrazione, per le Politiche giovanili e lo Sport, per gli Affari regionali e le Autonomie, nonché sentito il presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha decretato, tra le altre:

Disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;

h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.

10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

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