Assunzione a tempo indeterminato dei docenti per il prossimo anno scolastico, graduatorie valide

ROMA - Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente. Quota 100. Il decreto ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020, firmato dalla ministra Lucia Azzolina, è riferito al reclutamento dei docenti per il prossimo ano scolastico. Rilevata anche l'urgenza di disporre le operazioni di assunzione in questo momento di emergenza per l'Italia, che si protrarrà, il Miur ha emanato il seguente decreto, dopo avere dato informazioni alle Organizzazioni sindacali il 13 maggio 2020.

Di seguito il contenuto del testo, per grandi linee.

Articolo 1 (Contingente)

1. Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/20 in applicazione dell’art. 1, comma 18 – quater, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in considerazione della effettiva disponibilità di aspiranti nelle graduatorie vigenti, è pari a 4.500 posti.

2. Le assunzioni in ruolo, ascrivibili alle cessazioni dal servizio di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, intervenute dopo le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020, sono disposte con decorrenza giuridica dall'1 settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/21.

Articolo 2 (Graduatorie valide per le immissioni in ruolo)

1. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui al comma 3, e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, GAE).

3. Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per titoli ed esami indetti con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, ai concorsi indetti con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85 e ai concorsi indetti con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546.

Articolo 3 (Sequenza delle operazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, le nomine sono disposte nei confronti dei soli soggetti inseriti a pieno titolo nelle diverse graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato in posizione utile per la nomina in ruolo.

2. La sequenza delle operazioni è definita dall’allegato A – Personale docente. Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2019/20 - del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688.

3. Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero non riassorbite per effetto delle nomine effettuate a seguito del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688, l'Ufficio Scolastico Regionale provvede al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio provvede al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l'Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.

4. L’assegnazione delle province e delle sedi avverrà sui posti - risultanti al sistema informativo – che, per effetto delle cessazioni dal servizio di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico 2019/2020, ove presenti anche nell’organico relativo all’anno scolastico 2020/2021 ovvero, in caso di contrazione di organico, su sedi relative alle dotazioni organiche dell’anno scolastico 2020/2021.

5. Ai fini di cui al comma 4 e nei limiti del contingente assegnato dal presente decreto, non sono utilizzate le sedi disponibili e richiedibili dai docenti che beneficiano delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto II, del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, al fine di salvaguardare la continuità didattica. In tal caso, le assegnazioni avverranno su sedi relative alle dotazioni organiche dell’anno scolastico 2020/2021.

6. L’assegnazione delle sedi ai soggetti immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 1 avverrà con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

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