NAPOLI - L'Ordinanza della Regione Campania n. 98 del 19 dicembre 2020, a firma del presidente Vincenzo De Luca, con le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni di prevenzione sanitaria relative ai giorni 20-23 dicembre 2020.
Gli esperti della salute pubblica e gli amministratori della Regione Campania hanno rilevato che il Report di Monitoraggio n.31 Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) - Dati relativi alla settimana 7-13 dicembre 2020 (aggiornati al 16 2020) attesta, per la regione Campania, un valore di Rt con relativo rischio di contagiosità di 0,59; che lo stesso Report rileva, a livello nazionale, che "Si osserva per la prima volta un segnale di controtendenza nell'indice di trasmissione rispetto alla settimana precedente nell'intero Paese, con ritorno di tre regioni a una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2 (Lazio, Lombardia e Veneto).
Questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un nuovo aumento nel numero di casi in alcuni Paesi europei (es. nel Regno Unito, in Olanda e in Germania) e una mancata diminuzione dei casi con stabilizzazione della curva epidemica in altri (es. in Francia e Spagna). L'incidenza in Italia rimane ancora troppo elevata e l'impatto dell'epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Tale situazione non permette un allentamento delle misure adottate nelle ultime settimane e richiede addirittura un rafforzamento delle stesse in alcune aree del Paese. Nella settimana di monitoraggio si continua ad osservare nella maggior parte delle Regioni/PPAA un rischio moderato o alto con solo cinque Regioni/PA a rischio basso di una epidemia non controllata e non gestibile. Questo andamento richiede rigore nell'adozione e rispetto delle misure evitando un rilassamento nei comportamenti. È complesso prevedere l'impatto che potrebbe avere il periodo di feste natalizie, tuttavia le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione di Sars-Cov-2.
Nella situazione descritta, questo comporterebbe un conseguente rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori rispetto a quanto osservato a novembre in un contesto in cui l'impatto dell'epidemia sugli operatori sanitari, sui servizi e sulla popolazione è ancora molto elevato. Si raccomanda alle Regioni/PPAA di elevare le misure di mitigazione in base al proprio livello di rischio come previsto nel documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" trasmesso con Circolare del ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732 e riportate in questa relazione. Si invita la popolazione a limitare, anche durante il periodo festivo, le interazioni con persone non conviventi a quelle strettamente necessarie escludendo in particolare episodi di convivialità in ambienti aperti e chiusi.".
Il medesimo Report nelle conclusioni ribadisce che "(omissis) ...È complesso prevedere l'impatto che potrebbe avere il periodo di feste natalizie, tuttavia le aumentate mobilità e interazione interpersonale tipica della socialità di questa stagione potrebbero determinare un aumento rilevante della trasmissione di SarsCov-2. Nella situazione descritta, questo comporterebbe un conseguente rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori rispetto a quanto osservato a novembre in un contesto in cui l'impatto dell'epidemia sugli operatori sanitari, sui servizi e sulla popolazione è ancora molto elevato.
Si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.
Si invitano le Regioni/PPAA a realizzare una continua analisi del rischio a livello sub-regionale. È necessario mantenere e/o rafforzare le misure di mitigazione in base al livello di rischio identificato come indicato nel documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" trasmesso con Circolare del ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732".
L'Unità di crisi della Regione Campania, riunitasi in data odierna (sabato 19 dicembre 2020), all'esito della partecipazione a Comitati di ordine pubblico e sicurezza svoltisi presso le Prefetture del territorio regionale nei giorni scorsi e delle competenti valutazioni in merito alla situazione epidemiologica in atto e ai relativi scenari evolutivi, ha conclusivamente rappresentato che "si ritiene necessaria, in primo luogo, la conferma sul territorio regionale di tutte le misure ad oggi vigenti, ai sensi dell'art. 2 del Dpcm 3 dicembre 2020 (cd. "zona arancione") e delle ordinanze regionali in corso di efficacia, anche ove dovesse appurarsi, nelle prossime ore, una classificazione in area cd. "gialla" ai sensi dello stesso Dpcm 3 dicembre 2020; si ritiene altresì necessaria, per quanto sopra esposto, l'adozione, sul territorio regionale, delle seguenti specifiche misure:
- disporre il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche (con esclusione dell'acqua) dalle ore 11,00 nonché, per tutto l'arco della giornata, di consumare in luoghi pubblici o aperti al pubblico cibi o bevande di qualsiasi tipo, tranne l'acqua; disporre la chiusura di aree urbane nelle quali non risulti consentito assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché il rispetto del divieto, sopra menzionato, di consumo di cibi e bibite all'aperto; introdurre l'obbligo di misurazione della temperatura corporea all'ingresso di tutti gli esercizi commerciali e di inibire l'ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° CC".
La Regione Campania nell'Ordinanza racchiude anche:
1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con decorrenza dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, su tutto il territorio regionale:
1.1. restano confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali - ivi comprese quelle di cui all'art.2 del Dpcm 3 dicembre 2020 (cd. "zona arancione") - e regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 in materia di controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale);
1.2. fatto salvo quant'altro previsto dal Dpcm 3 dicembre 2020, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione dalle ore 11,00 del mattino è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua;
1.3. per tutto l'arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibi e bevande, anche non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
1.4. a tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all'ingresso dei propri locali e di inibire l'ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° CC;
1.5. è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida";
1.6. è fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al punto 1.3. del presente provvedimento.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione generale per le entrate e politiche tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
4. La presente Ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al ministro della Salute ed è notificata all'Unità di crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all'Anci Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul Burc. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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