Decreto sul Covid-19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2021

ROMA - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con data 13 marzo 2021, il decreto emanato dal presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, con le misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, firmato dallo stesso capo dello Stato, dal presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dalla ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, dalla ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti, dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando e "visto" della Guardasigilli, Marta Cartabia. Il decreto sarà presentato alle due Camere del Parlamento italiano per la conversione in legge.

Questo provvedimento di quattro articoli è stato reso necessario a causa dell'evolvere della  situazione  epidemiologica che ha colpito tutta l'Italia  e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia. Previsti interventi di sostegno per lavoratori con  figli  minori  durante il periodo di sospensione dell'attivita' didattica  in  presenza,  della durata dell'infezione da Sars-CoV-2,  nonche'  alla  durata della quarantena, del figlio.

Di seguito il contenuto dei quattro articoli del Decreto.

Art. 1

Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e  nella  giornata  del  6  aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento  e  Bolzano  i  cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  22  maggio 2020,  n.  35,  per  la  zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies,  lettera  b),  del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Dal  15  marzo  al  6  aprile  2021,  le  misure  stabilite  dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del  2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1,  comma  16-septies,  lettera c), del decreto-legge n.  33  del  2020,  si  applicano  anche  nelle regioni e province autonome  di  Trento  e  Bolzano  individuate  con ordinanza del ministro della Salute ai sensi dell'articolo  1,  comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del  2020,  nelle  quali  l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi  e' superiore  a  250  casi  ogni 100.000  abitanti,  sulla  base   dei   dati   validati   dell'ultimo monitoraggio disponibile.

3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021,  i  presidenti  delle  Regioni  e delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre l'applicazione  delle  misure  stabilite  per  la  zona   rossa   dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonche' ulteriori,  motivate,  misure  piu'  restrittive  tra  quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  Sars-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.

4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e  nella  giornata  del  6  aprile 2021, nelle regioni e province autonome di  Trento  e  Bolzano  nelle quali si applicano le misure stabilite  per  la  zona  arancione,  e' consentito,  in  ambito  comunale,  lo  spostamento  verso  una  sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due  persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai  minori  di anni  14  sui  quali  tali  persone esercitino  la   responsabilita' genitoriale e alle persone  con  disabilita'  o  non  autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la  zona rossa.

5. Nei  giorni  3,  4  e  5  aprile  2021,  sull'intero  territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca,  si  applicano  le  misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2  del  decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e'  consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.

6.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16,  del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano  giornalmente  al  ministero della Salute il numero dei tamponi  eseguiti  sulla  popolazione.  La cabina di regia di cui al decreto del ministro della Salute 30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruita'  dal  punto  di  vista quantitativo in relazione al livello di  circolazione  del  virus  in sede locale.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e  5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge  n.  19  del 2020.

Art. 2

Congedi per genitori e bonus baby-sitting.

1.  Il  genitore  di  figlio  convivente  minore  di  anni  sedici, lavoratore  dipendente,  alternativamente  all'altro  genitore,  puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per  un  periodo corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione dell'attivita'  didattica  in  presenza  del  figlio, alla   durata dell'infezione da Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione  della Azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente a  seguito di contatto ovunque avvenuto.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa essere svolta in modalita' agile, il genitore  lavoratore  dipendente di figlio convivente minore  di  anni  quattordici,  alternativamente all'altro  genitore,  puo'  astenersi  dal  lavoro  per  un   periodo corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione dell'attivita'  didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio  di  cui  al  presente comma  e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione  dell'attivita'  didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

3. Per i periodi di astensione fruiti ai  sensi  del  comma  2,  e' riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti  di  spesa  di cui al comma 8, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  medesimo  articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  fruiti  dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,  durante  i  periodi  di  sospensione dell'attivita'  didattica  in  presenza   del figlio, di   durata dell'infezione  da  Covid-19  del  figlio,  di   durata   della quarantena del  figlio, possono  essere  convertiti  a  domanda  nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennita' di cui al  comma 3  e  non  sono  computati  ne'  indennizzati  a  titolo  di  congedo parentale.

5. In caso di figli di eta' compresa fra 14  e  16  anni,  uno  dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere  delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal  lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne'  riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto alla conservazione del posto di lavoro.

6. I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i  lavoratori autonomi, il personale del  comparto sicurezza,  difesa  e  soccorso pubblico,  impiegato   per   le   esigenze   connesse   all'emergenza epidemiologica da  Covid-19,  i  lavoratori  dipendenti  del  settore sanitario,  pubblico  e  privato accreditato,   appartenenti   alla categoria dei medici, degli infermieri, dei  tecnici  di  laboratorio biomedico,  dei  tecnici  di  radiologia  medica  e  degli  operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori  di  anni  14,  possono scegliere la corresponsione di uno o piu'  bonus  per  l'acquisto  di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo  di  100  euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i  casi  di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto  famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai  servizi  integrativi  per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo  13  aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai  centri  con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per  la  prima  infanzia.  Il  bonus  e'  altresi' riconosciuto   ai lavoratori autonomi  non  iscritti  all'Inps,  subordinatamente  alla comunicazione da parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del numero  dei  beneficiari.  La  fruizione  del   bonus   per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo  e'  incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui  all'articolo  1,  comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di  cui  al presente comma puo' essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al  congedo  di  cui  al  comma  2  e comunque  in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di  lavoro in modalita' agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attivita'  lavorativa  o  e'  sospeso  dal  lavoro, l'altro genitore non puo' fruire dell'astensione di cui ai commi 2  e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che  sia  genitore  anche  di altri figli minori di anni quattordici avuti da  altri  soggetti  che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Le  modalita' operative per accedere ai benefici di cui al presente  articolo  sono stabilite dall'Inps.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l'Inps provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle Finanze.  L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa  di  cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga  che  e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

9. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente, educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente  articolo, e' autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si  applicano  fino al 30 giugno 2021.

11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari  a  293  milioni  di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  di  cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e  finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

Disposizioni finanziarie.

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti dagli effetti del  ricorso all'indebitamento  di  cui  al  comma  3, lettera a), sono determinati nel limite massimo di  0,14  milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni  di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62  milioni  di  euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro  nel  2029, 3,18 milioni di euro  nel 2030  e  3,63  milioni  di  euro  annui  a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione  degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15  milioni  di  euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024,  1,85  milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno  2026,  2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 293,14 milioni di  euro  per  l'anno  2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro  nel  2023,  1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni  di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18  milioni  di  euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro  annui  a  decorrere  dal  2031,  che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per  l'anno  2023,  1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85  milioni  di  euro  per  l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di  euro  per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno  2028,  3,19  milioni  di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per  l'anno  2030  e  3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo  netto  da finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno  e  230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021  e, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di 0,76  milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel  2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel  2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030  e  3,63 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2031  e,  in  termini  di indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15  milioni  di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per  l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro  per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2031, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dalla  Camera  dei deputati e dal Senato della Repubblica il  20  gennaio  2021  con  le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

b) quanto a 4,94 milioni di  euro  in  termini  di  indebitamento netto  e  fabbisogno,  mediante  utilizzo  delle   maggiori   entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9.

3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal presente, il ministro dell'Economia e delle Finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi  della Repubblica  italiana.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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