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Benjamin Netanyahu |
ROMA - Il testo che segue può essere d'aiuto a chi vuole farsi un'idea chiara e netta in merito a una eventuale condanna di Benjamin Netanyahu e dei suoi complici (non dello Stato di Israele, il Tribunale penale internazionale non si occupa di Stati) per ciò che accade in territorio palestinese. Ecco la Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Conclusa a New York il 9 dicembre 1948. Ratificata con strumenti depositati il 7 settembre 2000. (Stato all'11 giugno 2014). Le Alte Parti Contraenti, considerando che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 dell’11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile; riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all’umanità; convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l’umanità da un flagello così odioso, convengono quanto segue:
Art. I
Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.
Art. II
Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
Art. III
Saranno puniti i seguenti atti: a) il genocidio; b) l’intesa mirante a commettere genocidio; c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio; d) il tentativo di genocidio; e) la complicità nel genocidio.
Art. IV
Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.
Art. V
Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III.
Art. VI
Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.
Art. VII
Il genocidio e gli altri atti elencati nell’articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell’estradizione. Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l’estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.
Art. VIII
Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all’articolo III.
Art. IX
Le controversie tra le Parti contraenti, relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell’articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.
Art. X
La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.
Art. XI
La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l’Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Dal 1 gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l’invito sopra menzionato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. XII
Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l’applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l’estero.
Art. XIII
Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell’articolo XI. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest’ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
Art. XIV
La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore. In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l’avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine. La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. XV
Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l’ultima di tali denunce avrà efficacia.
Art. XVI
Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale. L’Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.
Art. XVII
Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell’articolo XI: a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell’articolo XI; b) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XII; c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell’articolo XIII; d) le denunce ricevute in applicazione dell’articolo XIV; e) l’abrogazione della Convenzione, in applicazione dell’articolo XV; f) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XVI.
Art. XVIII
L’originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite. Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell’articolo XI.
Art. XIX
La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.
Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore
Afghanistan 22 marzo 1956 A 20 giugno 1956
Albania 12 maggio 1955 A 10 agosto 1955
Algeria 31 ottobre 1963 A 29 gennaio 1964
Andorra 22 settembre 2006 A 21 dicembre 2006
Antigua e Barbuda 25 ottobre 1988 S 1 novembre 1981
Arabia Saudita 13 luglio 1950 A 12 gennaio 1951
Argentina 5 giugno 1956 A 3 settembre 1956
Armenia 23 giugno 1993 A 19 settembre 1993
Australia 8 luglio 1949 12 gennaio 1951
Austria 19 marzo 1958 A 17 giugno 1958
Azerbaigian 16 agosto 1996 A 14 novembre 1996
Bahamas 5 agosto 1975 S 10 luglio 1973
Bahrein 27 marzo 1990 A 25 giugno 1990
Bangladesh 5 ottobre 1998 A 3 gennaio 1999
Barbados 14 gennaio 1980 A 13 aprile 1980
Belarus 11 agosto 1954 9 novembre 1954
Belgio 5 settembre 1951 4 dicembre 1951
Belize 10 marzo 1998 A 8 giugno 1998
Bolivia 14 giugno 2005 12 settembre 2005
Bosnia e Erzegovina 29 dicembre 1992 S 6 marzo 1992
Brasile 15 aprile 1952 14 luglio 1952
Bulgaria 21 luglio 1950 A 12 gennaio 1951
Burkina Faso 14 settembre 1965 A 13 dicembre 1965
Burundi 6 gennaio 1997 A 6 aprile 1997
Cambogia 14 ottobre 1950 A 12 gennaio 1951
Canada 3 settembre 1952 2 dicembre 1952
Capo Verde 10 ottobre 2011 A 8 gennaio 2012
Ceca, Repubblica 22 febbraio 1993 S 1 gennaio 1993
Cile 3 giugno 1953 1 settembre 1963
Cina 18 aprile 1983 17 luglio 1983
(Hong Kong b 6 giugno 1997 1 luglio 1997, Macao c 17 dicembre 1999 20 dicembre 1999)
Cipro 29 marzo 1982 A 27 giugno 1982
Colombia 27 ottobre 1959 25 gennaio 1960
Comore 27 settembre 2004 A 26 dicembre 2004
Congo (Kinshasa) 31 maggio 1962 S 30 giugno 1960
Corea (Nord) 31 gennaio 1989 A 1 maggio 1989
Corea (Sud) 14 ottobre 1950 A 12 gennaio 1951
Costa Rica 14 ottobre 1950 A 12 gennaio 1951
Côte d’Ivoire 18 dicembre 1995 A 17 marzo 1996
Croazia 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991
Cuba 4 marzo 1953 2 giugno 1953
Danimarca 15 giugno 1951 13 settembre 1951
Ecuador 21 dicembre 1949 12 gennaio 1951
Egitto 8 febbraio 1952 8 maggio 1952
El Salvador 28 settembre 1950 12 gennaio 1951
Emirati Arabi Uniti 11 novembre 2005 A 9 febbraio 2006
Estonia 21 ottobre 1991 A 19 gennaio 1992
Etiopia 1 luglio 1949 12 gennaio 1951
Figi 11 gennaio 1973 S 10 ottobre 1970
Filippine 7 luglio 1950 12 gennaio 1951
Finlandia 18 dicembre 1959 A 17 marzo 1959
Francia 14 ottobre 1950 12 gennaio 1951
Gabon 21 gennaio 1983 A 21 aprile 1983
Gambia 29 dicembre 1978 A 29 marzo 1979
Georgia 11 ottobre 1993 A 9 gennaio 1994
Germania 24 novembre 1954 A 22 febbraio 1955
Ghana 24 dicembre 1958 A 24 marzo 1959
Giamaica 23 settembre 1968 A 22 dicembre 1968
Giordania 3 aprile 1950 A 12 gennaio 1951
Grecia 8 dicembre 1954 8 marzo 1955
Guatemala 13 gennaio 1950 12 gennaio 1951
Guinea 7 settembre 2000 A 6 dicembre 2000
Guinea-Bissau 24 settembre 2013 A 23 dicembre 2013
Haiti 14 ottobre 1950 12 gennaio 1951
Honduras 5 marzo 1952 3 giugno 1952
India 27 agosto 1959 25 novembre 1959
Iran 14 agosto 1956 12 novembre 1956
Iraq 20 gennaio 1959 A 20 aprile 1959
Irlanda 22 giugno 1976 A 20 settembre 1976
Islanda 29 agosto 1949 12 gennaio 1951
Israele 9 marzo 1950 12 gennaio 1951
Italia 4 giugno 1952 A 2 settembre 1952
Kazakstan 26 agosto 1998 A 24 novembre 1998
Kirghizistan 5 settembre 1997 A 4 dicembre 1997
Kuwait 7 marzo 1995 A 5 giugno 1995
Laos 8 dicembre 1950 A 8 marzo 1951
Lesotho 29 novembre 1974 A 27 febbraio 1975
Lettonia 14 aprile 1992 A 13 luglio 1992
Libano 17 dicembre 1953 7 marzo 1954
Liberia 9 giugno 1950 12 gennaio 1951
Libia 16 maggio 1989 A 14 agosto 1989
Liechtenstein 24 marzo 1994 A 22 giugno 1994
Lituania 1 febbraio 1996 A 1 maggio 1996
Lussemburgo 7 ottobre 1981 A 5 gennaio 1982
Macedonia 18 gennaio 1994 S 17 novembre 1991
Malaysia 20 dicembre 1994 A 20 marzo 1995
Maldive 24 aprile 1984 A 23 luglio 1984
Mali 16 luglio 1974 A 14 ottobre 1974
Malta 6 giugno 2014 A 4 settembre 2014
Marocco 24 gennaio 1958 A 24 aprile 1958
Messico 22 luglio 1952 20 ottobre 1952
Moldova 26 gennaio 1993 A 26 aprile 1993
Monaco 30 marzo 1950 A 12 gennaio 1951
Mongolia 5 gennaio 1967 A 5 aprile 1967
Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006
Mozambico 18 aprile 1983 A 17 luglio 1983
Myanmar 14 marzo 1956 12 giugno 1956
Namibia 28 novembre 1994 A 26 febbraio 1995
Nepal 17 gennaio 1969 A 17 aprile 1969
Nicaragua 29 gennaio 1952 A 28 aprile 1952
Nigeria 27 luglio 2009 A 25 ottobre 2009
Norvegia 22 luglio 1949 12 gennaio 1951
Nuova Zelanda 28 dicembre 1978 28 marzo 1979
Paesi Bassi 20 giugno 1966 A 18 settembre 1966
Pakistan 12 ottobre 1957 10 gennaio 1958
Palestina 2 aprile 2014 A 1 luglio 2014
Panama 11 gennaio 1950 12 gennaio 1951
Papua Nuova Guinea 27 gennaio 1982 A 27 aprile 1982
Paraguay 3 ottobre 2001 1 gennaio 2002
Perù 24 febbraio 1960 14 maggio 1960
Polonia 14 novembre 1950 A 12 febbraio 1951
Portogallo 9 febbraio 1999 A 10 maggio 1999
Regno Unito 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970
Bermuda 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970
Gibelterra 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970
Isola di Man 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970
Isole Falkland 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970
Isole Turche e Caicos 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970
Isole Vergini britanniche 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970
Isole del Canale 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970
Sant’Elena 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970
gruppo Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn) 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970
Romania 2 novembre 1950 A 31 gennaio 1951
Ruanda 16 aprile 1975 A 15 luglio 1975
Russia 3 maggio 1954 1 agosto 1954
Saint Vincent e Grenadine 9 novembre 1981 A 7 febbraio 1982
San Marino 8 novembre 2013 A 6 febbraio 2014
Seicelle 5 maggio 1992 A 3 agosto 1992
Senegal 4 agosto 1983 A 2 novembre 1983
Serbia 12 marzo 2001 A 10 giugno 2001
Singapore 18 agosto 1995 A 16 novembre 1995
Siria 25 giugno 1955 A 23 settembre 1955
Slovacchia 28 maggio 1993 S 1 gennaio 1993
Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991
Spagna 13 settembre 1968 A 12 dicembre 1968
Sri Lanka 12 ottobre 1950 A 12 gennaio 1951
Stati Uniti 25 novembre 1988 23 febbraio 1989
Sudafrica 10 dicembre 1998 A 10 marzo 1999
Sudan 13 ottobre 2003 A 11 gennaio 2004
Svezia 27 maggio 1952 25 agosto 1952
Svizzera 7 settembre 2000 A 6 dicembre 2000
Taiwan (Taipei cinese) 19 luglio 1951 17 ottobre 1951
Tanzania 5 aprile 1984 A 4 luglio 1984
Togo 24 maggio 1984 A 22 agosto 1984
Tonga 16 febbraio 1972 A 16 maggio 1972
Trinidad e Tobago 13 dicembre 2002 A 13 marzo 2003
Tunisia 29 novembre 1956 A 27 febbraio 1957
Turchia 31 luglio 1950 A 12 gennaio 1951
Ucraina 15 novembre 1954 13 febbraio 1955
Uganda 14 novembre 1995 A 12 febbraio 1996
Ungheria 7 gennaio 1952 A 6 aprile 1952
Uruguay 11 luglio 1967 9 ottobre 1967
Uzbekistan 9 settembre 1999 A 8 dicembre 1999
Venezuela 12 luglio 1960 A 10 ottobre 1960
Vietnam 9 giugno 1981 A 7 settembre 1981
Yemen 9 febbraio 1987 A 10 maggio 1987
Zimbabwe 13 maggio 1991 A 11 agosto 1991
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