Sparlare di genocidio. Perché potrebbe essere difficile poterlo dimostrare

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu

ROMA - Il testo che segue può essere d'aiuto a chi vuole farsi un'idea chiara e netta in merito a una eventuale condanna di Benjamin Netanyahu e dei suoi complici (non dello Stato di Israele, il Tribunale penale internazionale non si occupa di Stati) per ciò che accade in territorio palestinese. Ecco la Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Conclusa a New York il 9 dicembre 1948. Ratificata con strumenti depositati il 7 settembre 2000.  (Stato all'11 giugno 2014). Le Alte Parti Contraenti, considerando che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 dell’11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile; riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all’umanità; convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l’umanità da un flagello così odioso, convengono quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Art. II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Art. III

Saranno puniti i seguenti atti: a) il genocidio; b) l’intesa mirante a commettere genocidio; c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio; d) il tentativo di genocidio; e) la complicità nel genocidio.

Art. IV

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.

Art. V

Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III.

Art. VI

Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

Art. VII

Il genocidio e gli altri atti elencati nell’articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell’estradizione. Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l’estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.

Art. VIII

Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all’articolo III.

Art. IX

Le controversie tra le Parti contraenti, relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell’articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.

Art. X

La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.

Art. XI

La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l’Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Dal 1 gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l’invito sopra menzionato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XII

Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l’applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l’estero.

Art. XIII

Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell’articolo XI. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest’ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. XIV

La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore. In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l’avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine. La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XV

Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l’ultima di tali denunce avrà efficacia.

Art. XVI

Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale. L’Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.

Art. XVII

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell’articolo XI: a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell’articolo XI; b) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XII; c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell’articolo XIII; d) le denunce ricevute in applicazione dell’articolo XIV; e) l’abrogazione della Convenzione, in applicazione dell’articolo XV; f) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XVI.

Art. XVIII

L’originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite. Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell’articolo XI.

Art. XIX

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore

Afghanistan 22 marzo 1956 A 20 giugno 1956

Albania 12 maggio 1955 A 10 agosto 1955

Algeria 31 ottobre 1963 A 29 gennaio 1964

Andorra 22 settembre 2006 A 21 dicembre 2006

Antigua e Barbuda 25 ottobre 1988 S 1 novembre 1981

Arabia Saudita 13 luglio 1950 A 12 gennaio 1951

Argentina 5 giugno 1956 A 3 settembre 1956

Armenia 23 giugno 1993 A 19 settembre 1993

Australia 8 luglio 1949 12 gennaio 1951

Austria 19 marzo 1958 A 17 giugno 1958

Azerbaigian 16 agosto 1996 A 14 novembre 1996

Bahamas 5 agosto 1975 S 10 luglio 1973

Bahrein 27 marzo 1990 A 25 giugno 1990

Bangladesh 5 ottobre 1998 A 3 gennaio 1999

Barbados 14 gennaio 1980 A 13 aprile 1980

Belarus 11 agosto 1954 9 novembre 1954

Belgio 5 settembre 1951 4 dicembre 1951

Belize 10 marzo 1998 A 8 giugno 1998

Bolivia 14 giugno 2005 12 settembre 2005

Bosnia e Erzegovina 29 dicembre 1992 S 6 marzo 1992

Brasile 15 aprile 1952 14 luglio 1952

Bulgaria 21 luglio 1950 A 12 gennaio 1951

Burkina Faso 14 settembre 1965 A 13 dicembre 1965

Burundi 6 gennaio 1997 A 6 aprile 1997

Cambogia 14 ottobre 1950 A 12 gennaio 1951

Canada 3 settembre 1952 2 dicembre 1952

Capo Verde 10 ottobre 2011 A 8 gennaio 2012

Ceca, Repubblica 22 febbraio 1993 S 1 gennaio 1993

Cile 3 giugno 1953 1 settembre 1963

Cina 18 aprile 1983 17 luglio 1983

(Hong Kong b 6 giugno 1997 1 luglio 1997, Macao c 17 dicembre 1999 20 dicembre 1999)

Cipro 29 marzo 1982 A 27 giugno 1982

Colombia 27 ottobre 1959 25 gennaio 1960

Comore 27 settembre 2004 A 26 dicembre 2004

Congo (Kinshasa) 31 maggio 1962 S 30 giugno 1960

Corea (Nord) 31 gennaio 1989 A 1 maggio 1989

Corea (Sud) 14 ottobre 1950 A 12 gennaio 1951

Costa Rica 14 ottobre 1950 A 12 gennaio 1951

Côte d’Ivoire 18 dicembre 1995 A 17 marzo 1996

Croazia 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991

Cuba 4 marzo 1953 2 giugno 1953

Danimarca 15 giugno 1951 13 settembre 1951

Ecuador 21 dicembre 1949 12 gennaio 1951

Egitto 8 febbraio 1952 8 maggio 1952

El Salvador 28 settembre 1950 12 gennaio 1951

Emirati Arabi Uniti 11 novembre 2005 A 9 febbraio 2006

Estonia 21 ottobre 1991 A 19 gennaio 1992

Etiopia 1 luglio 1949 12 gennaio 1951

Figi 11 gennaio 1973 S 10 ottobre 1970

Filippine 7 luglio 1950 12 gennaio 1951

Finlandia 18 dicembre 1959 A 17 marzo 1959

Francia 14 ottobre 1950 12 gennaio 1951

Gabon 21 gennaio 1983 A 21 aprile 1983

Gambia 29 dicembre 1978 A 29 marzo 1979

Georgia 11 ottobre 1993 A 9 gennaio 1994

Germania 24 novembre 1954 A 22 febbraio 1955

Ghana 24 dicembre 1958 A 24 marzo 1959

Giamaica 23 settembre 1968 A 22 dicembre 1968

Giordania 3 aprile 1950 A 12 gennaio 1951

Grecia 8 dicembre 1954 8 marzo 1955

Guatemala 13 gennaio 1950 12 gennaio 1951

Guinea 7 settembre 2000 A 6 dicembre 2000

Guinea-Bissau 24 settembre 2013 A 23 dicembre 2013

Haiti 14 ottobre 1950 12 gennaio 1951

Honduras 5 marzo 1952 3 giugno 1952

India 27 agosto 1959 25 novembre 1959

Iran 14 agosto 1956 12 novembre 1956

Iraq 20 gennaio 1959 A 20 aprile 1959

Irlanda 22 giugno 1976 A 20 settembre 1976

Islanda 29 agosto 1949 12 gennaio 1951

Israele 9 marzo 1950 12 gennaio 1951

Italia 4 giugno 1952 A 2 settembre 1952

Kazakstan 26 agosto 1998 A 24 novembre 1998

Kirghizistan 5 settembre 1997 A 4 dicembre 1997

Kuwait 7 marzo 1995 A 5 giugno 1995

Laos 8 dicembre 1950 A 8 marzo 1951

Lesotho 29 novembre 1974 A 27 febbraio 1975

Lettonia 14 aprile 1992 A 13 luglio 1992

Libano 17 dicembre 1953 7 marzo 1954

Liberia 9 giugno 1950 12 gennaio 1951

Libia 16 maggio 1989 A 14 agosto 1989

Liechtenstein 24 marzo 1994 A 22 giugno 1994

Lituania 1 febbraio 1996 A 1 maggio 1996

Lussemburgo 7 ottobre 1981 A 5 gennaio 1982

Macedonia 18 gennaio 1994 S 17 novembre 1991

Malaysia 20 dicembre 1994 A 20 marzo 1995

Maldive 24 aprile 1984 A 23 luglio 1984

Mali 16 luglio 1974 A 14 ottobre 1974

Malta 6 giugno 2014 A 4 settembre 2014

Marocco 24 gennaio 1958 A 24 aprile 1958

Messico 22 luglio 1952 20 ottobre 1952

Moldova 26 gennaio 1993 A 26 aprile 1993

Monaco 30 marzo 1950 A 12 gennaio 1951

Mongolia 5 gennaio 1967 A 5 aprile 1967

Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006

Mozambico 18 aprile 1983 A 17 luglio 1983

Myanmar 14 marzo 1956 12 giugno 1956

Namibia 28 novembre 1994 A 26 febbraio 1995

Nepal 17 gennaio 1969 A 17 aprile 1969

Nicaragua 29 gennaio 1952 A 28 aprile 1952

Nigeria 27 luglio 2009 A 25 ottobre 2009

Norvegia 22 luglio 1949 12 gennaio 1951

Nuova Zelanda 28 dicembre 1978 28 marzo 1979

Paesi Bassi 20 giugno 1966 A 18 settembre 1966

Pakistan 12 ottobre 1957 10 gennaio 1958

Palestina 2 aprile 2014 A 1 luglio 2014

Panama 11 gennaio 1950 12 gennaio 1951

Papua Nuova Guinea 27 gennaio 1982 A 27 aprile 1982

Paraguay 3 ottobre 2001 1 gennaio 2002

Perù 24 febbraio 1960 14 maggio 1960

Polonia 14 novembre 1950 A 12 febbraio 1951

Portogallo 9 febbraio 1999 A 10 maggio 1999

Regno Unito 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970

 Bermuda 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970

 Gibelterra 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970

 Isola di Man 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970

 Isole Falkland 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970

 Isole Turche e Caicos 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970

 Isole Vergini britanniche 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970

 Isole del Canale 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970

 Sant’Elena 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970

 gruppo Pitcairn (Ducie,

 Oeno, Henderson e Pitcairn) 30 gennaio 1970 A 30 aprile 1970

Romania 2 novembre 1950 A 31 gennaio 1951

Ruanda 16 aprile 1975 A 15 luglio 1975

Russia 3 maggio 1954 1 agosto 1954

Saint Vincent e Grenadine 9 novembre 1981 A 7 febbraio 1982

San Marino 8 novembre 2013 A 6 febbraio 2014

Seicelle 5 maggio 1992 A 3 agosto 1992

Senegal 4 agosto 1983 A 2 novembre 1983

Serbia 12 marzo 2001 A 10 giugno 2001

Singapore 18 agosto 1995 A 16 novembre 1995

Siria 25 giugno 1955 A 23 settembre 1955

Slovacchia 28 maggio 1993 S 1 gennaio 1993

Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991

Spagna 13 settembre 1968 A 12 dicembre 1968

Sri Lanka 12 ottobre 1950 A 12 gennaio 1951

Stati Uniti 25 novembre 1988 23 febbraio 1989

Sudafrica 10 dicembre 1998 A 10 marzo 1999

Sudan 13 ottobre 2003 A 11 gennaio 2004

Svezia 27 maggio 1952 25 agosto 1952

Svizzera 7 settembre 2000 A 6 dicembre 2000

Taiwan (Taipei cinese) 19 luglio 1951 17 ottobre 1951

Tanzania 5 aprile 1984 A 4 luglio 1984

Togo 24 maggio 1984 A 22 agosto 1984

Tonga 16 febbraio 1972 A 16 maggio 1972

Trinidad e Tobago 13 dicembre 2002 A 13 marzo 2003

Tunisia 29 novembre 1956 A 27 febbraio 1957

Turchia 31 luglio 1950 A 12 gennaio 1951

Ucraina 15 novembre 1954 13 febbraio 1955

Uganda 14 novembre 1995 A 12 febbraio 1996

Ungheria 7 gennaio 1952 A 6 aprile 1952

Uruguay 11 luglio 1967 9 ottobre 1967

Uzbekistan 9 settembre 1999 A 8 dicembre 1999

Venezuela 12 luglio 1960 A 10 ottobre 1960

Vietnam 9 giugno 1981 A 7 settembre 1981

Yemen 9 febbraio 1987 A 10 maggio 1987

Zimbabwe 13 maggio 1991 A 11 agosto 1991

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