Antitrust: sanzioni a call center per teleselling aggressivo

Roberto Rustichelli presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Roberto Rustichelli, presidente dell'Antitrust

ROMA - L'Antitrust sanziona sei call center con oltre 500mila euro per pratiche scorrette e teleselling ingannevole nei settori energia e telefonia. Agenzie, Antitrust e teleselling ingannevole: sanzioni per oltre 500mila euro a sei società di call center. Le società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia e fornivano informazioni ingannevoli su identità del chiamante, oggetto della telefonata, convenienza economica delle offerte commerciali proposte.


L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500mila euro nei confronti di società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell’energia (Titanium Srl e Fire Srl; J.Wolf Consulting Srl) e nel settore delle telecomunicazioni (Nova Group Srl e Communicate Srl; Entiende Srl). Nello specifico, le sanzioni sono state così articolate: 160mila euro in solido a Titanium Srl e Fire Srl, 120mila euro a J.Wolf Consulting Srl, 80mila euro a Nova Group Srl e 40mila euro a Communicate Srl, 120mila euro a Entiende Srl.

Doppia attivazione di forniture su un’unica utenza o difficoltà nello switching

L’Agcm ha accertato che queste società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia, sulla base di informazioni ingannevoli circa l’identità del chiamante, l’oggetto della telefonata, la convenienza economica delle offerte commerciali proposte. In concreto, le modalità di teleselling hanno assunto diverse forme, tutte accomunate dalla trasmissione di informazioni non trasparenti, omissive o non veritiere.

Nel settore dell’energia è stato accertato che gli operatori dei call center si presentavano come dipendenti di Autorità di regolazione e controllo o di un “centro assistenza bollette” e informavano i consumatori di asseriti aumenti imposti dalla regolazione o di presunte anomalie (doppia attivazione di forniture su un’unica utenza o difficoltà nello switching), per indurli a stipulare un nuovo contratto di fornitura. Per il settore delle telecomunicazioni, invece, gli addetti ai call center affermavano di lavorare per l’ufficio tecnico o amministrativo dell’attuale fornitore e prospettavano, falsamente, imminenti disservizi o la scadenza della tariffa relativa al contratto in corso e l’applicazione di rincari da parte del fornitore dell’utente chiamato.

Violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo

Gli addetti ai call center indicavano altresì che questi eventi potevano essere evitati attivando una nuova offerta con un diverso operatore a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, che poi si rivelavano false. Tale condotta è dunque risultata idonea a incidere sulla libertà dei consumatori di scegliere in modo consapevole e informato il proprio fornitore, alterando le facoltà di valutare la convenienza delle offerte attraverso la prospettazione di informazioni non rispondenti a realtà, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo. L’Antitrust ricorda che è attivo il sito www.difenditicosi.it per dare ai consumatori informazioni utili sui propri diritti e sugli strumenti di difesa dai call center insistenti e aggressivi.

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