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Roberto Rustichelli, presidente dell'Antitrust |
ROMA - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato di 2 milioni di euro Star Italia Spa per pratiche commerciali scorrette e per clausole vessatorie. La società ha rallentato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei bagni e ha ostacolato il riconoscimento dei diritti contrattuali dei consumatori a fronte dei ritardi. Nel contratto, inoltre, sono presenti numerose clausole vessatorie. L'Agcm ha sanzionato Star Italia Spa perché la società ha violato le norme del Codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie (articoli 20, 24, 25, 33, 35 e 52).
Negata la risoluzione del contratto a causa dell'inadempimento
In particolare, l'Antitrust ha accertato che Star Italia ha attuato una pratica commerciale scorretta e aggressiva, ritardando l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di bagni a fronte dell'avvenuto pagamento di un acconto o dell'intero prezzo. Inoltre la società ha ostacolato l'esercizio dei diritti contrattuali per il mancato riconoscimento del diritto di recesso esercitato dai consumatori e in alcuni casi ha negato la risoluzione del contratto a causa del proprio inadempimento. Infine, nelle condizioni generali di contratto predisposte da Star Italia, l’Autorità ha ravvisato la presenza di numerose clausole vessatorie.
Articolo 20 del Codice del consumo
Divieto delle pratiche commerciali scorrette. 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b del Codice del consumo; aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5 del Cdc. Gli articoli 23 e 26 del Cdc riportano l'elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.
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