Valutazione dell'apprendimento degli studenti del primo e secondo ciclo per l'anno scolastico 2019/2020
ROMA - Ordinanza della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020.
Articolo 1 (Finalità e definizioni)
1. La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
2. L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.
Articolo 2 (Progettazioni e criteri di valutazione)
1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire
attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6.
2. Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa.
Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione)
1. La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo.
2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.
3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.
7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.
8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Articolo 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)
1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento.
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Articolo 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)
1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.
Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)
1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.
Articolo 7 (Percorsi di istruzione per gli adulti)
1. Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all’artico 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.
2. Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in una sola annualità dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2 del QCR di lingua italiana o dei percorsi di primo livello secondo periodo didattico, finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, gli scrutini finali si svolgono anche in modalità telematica e comunque entro l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.
3. Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in due annualità dei percorsi di cui al comma 2, gli scrutini relativi alla valutazione intermedia si svolgono anche in modalità telematica al termine dell’emergenza epidemiologica e entro l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.
Articolo 8 (Situazioni particolari)
1. Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all’istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l’anno scolastico 2019/2020.
2. Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo, nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo.
3. Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell’alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell’esperienza all’estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento
individualizzato per l’eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.
4. Gli alunni che, nell’anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera all’estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico, fatte salve le norme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 a un’istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione sono inseriti nella classe corrispondente. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe operano secondo quanto previsto al comma 3.
5. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza. Le modalità di valutazione di cui al presente comma si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.
6. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all’estero, si applica l’articolo 1, comma 8 del Decreto legge.
Articolo 9 (Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 10 (Disposizioni finali)
1. Gli scrutini finali concernenti le classi terza della scuola secondaria di primo grado e le classi terminali dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado sono disciplinati da una o più ordinanze del Ministro concernenti gli esami di Stato relativi al primo e al secondo ciclo di istruzione, fermo restando le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove compatibili.
2. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS.
1. La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
2. L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.
Articolo 2 (Progettazioni e criteri di valutazione)
1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire
attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6.
2. Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa.
Articolo 3 (Valutazione nel primo ciclo di istruzione)
1. La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo.
2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.
3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.
7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.
8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Articolo 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)
1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi.
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento.
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Articolo 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)
1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.
Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)
1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.
Articolo 7 (Percorsi di istruzione per gli adulti)
1. Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all’artico 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.
2. Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in una sola annualità dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2 del QCR di lingua italiana o dei percorsi di primo livello secondo periodo didattico, finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, gli scrutini finali si svolgono anche in modalità telematica e comunque entro l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.
3. Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in due annualità dei percorsi di cui al comma 2, gli scrutini relativi alla valutazione intermedia si svolgono anche in modalità telematica al termine dell’emergenza epidemiologica e entro l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.
Articolo 8 (Situazioni particolari)
1. Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all’istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l’anno scolastico 2019/2020.
2. Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo, nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo.
3. Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell’alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell’esperienza all’estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento
individualizzato per l’eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.
4. Gli alunni che, nell’anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera all’estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico, fatte salve le norme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 a un’istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione sono inseriti nella classe corrispondente. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe operano secondo quanto previsto al comma 3.
5. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza. Le modalità di valutazione di cui al presente comma si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.
6. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all’estero, si applica l’articolo 1, comma 8 del Decreto legge.
Articolo 9 (Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 10 (Disposizioni finali)
1. Gli scrutini finali concernenti le classi terza della scuola secondaria di primo grado e le classi terminali dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado sono disciplinati da una o più ordinanze del Ministro concernenti gli esami di Stato relativi al primo e al secondo ciclo di istruzione, fermo restando le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove compatibili.
2. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS.
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