Le morti conclamate causate dalla tachipirina saranno severamente punite?

L'opinione di Lorenza Morello sulla diffusione di una epidemia secondo la Corte di cassazione
Lorenza Morello

TORINO - La Corte di cassazione riscrive il reato di epidemia. Le Sezioni Unite della Cassazione penale con la sentenza 28 luglio 2025 (ud. 10 aprile 2025), sentenza n. 27515 presidente Cassano, relatore Andreazza. Era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se il reato di cui agli artt. 438, comma 1 e 452, comma 1, n. 2 cod. pen. possa essere realizzato anche in forma omissiva». All’esito dell’udienza del 10 aprile 2025 le Sezioni Unite avevano fornito la seguente soluzione: «Affermativa». Ma ci sono evidenti rischi connessi a questa pronuncia delle S.U. di cui nessuno parla. La sentenza ha infatti una portata gravemente dirompente, in quanto ripudia l’assunto (finora sempre ritenuto valido) che la “diffusione di germi patogeni” si potesse verificare solo per effetto di un loro spargimento ad opera del soggetto agente -una condotta attiva-  e che, quindi, non potesse costituire un reato l'epidemia causata dal contagio di altre persone ad opera di un soggetto che fosse egli stesso fisicamente portatore dell'agente patogeno, in quanto contagiato.

Lasciare che altri diffonda

Le Sezioni Unite, invece, come letto, ampliano lo spettro anche alle condotte omissive. Introducendo il reato di epidemia colposa in forma omissiva si è evocata la possibilità di un'interpretazione più ampia, ammissiva della realizzazione del reato di epidemia colposa anche in forma omissiva. “A tali fini - si legge nella pronuncia- ha anzitutto richiamato il dato letterale (…) secondo cui «l'attività interpretativa giudiziale è segnata, anzitutto, dal limite di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa». (Sez. U civ., n. 38596 del 06/12/2021, Rv. 663248 - 01), principi che, applicati alla disposizione in oggetto, consentirebbero di ritenere che il verbo diffondere, dal significato molto ampio, possa ricomprendere le forme più diverse, inclusive anche del "lasciare che altri diffonda".

Reato di epidemia da tenere necessariamente distinto dai reati che ledono la salute individuale

Avete letto bene “lasciare che altri diffonda”. Fa paura solo a leggerlo. Ricordate la menzione d’onore ai delatori? Vi ricorda nulla? Le SS.UU. fingono poi di mitigare il colpo asserendo che “Resta ovviamente fermo che, per aversi reato nella forma omissiva, dovrà pur sempre sussistere, alla stregua dei principi generali da osservarsi anche in tal caso, in primo luogo la prova degli elementi in base ai quali opera la previsione dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., ovvero la sussistenza, in capo al soggetto agente, dell'obbligo giuridico di attivarsi, discendente dalle fonti di responsabilità che la giurisprudenza di questa Corte ha, nel tempo, individuato; in secondo luogo, con specifico riguardo al reato di epidemia, da tenere sempre necessariamente distinto dai reati che si limitino a ledere la salute individuale, sarà necessaria la valutazione, da compiere in presenza di una legge scientifica di copertura e secondo i principi della causalità generale, circa l'omesso impedimento della diffusione del germe a determinare o a concorrere nella determinazione del fenomeno rapido, massivo ed incontrollabile, lesivo del bene collettivo della salute”.

L’obbligo di confinamento nella propria abitazione

Obbligo di attivarsi. Legge scientifica. Causalità generale. Ci si attende quindi che le morti conclamate causate dall’attuazione del Protocollo della Tachipirina e vigile attesa vengano severamente punite, in quanto i tre parametri richiesti per la punibilità sono stati tutti concretizzati. Tra le argomentazioni utilizzate per sostenere questa decisione, le Sezioni Unite hanno infatti invocato il legislatore dell’emergenza Covid-19, avendo questi contemplato la possibile configurabilità del reato di epidemia in riferimento all’ipotesi di condotta di colui che, risultato positivo al virus, violava l’obbligo di confinamento nella propria abitazione (in particolare il richiamo è alla clausola di riserva contenuta nell'art. 2 comma 3 DL n.33/2020 “salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’art. 452 cp o comunque più grave reato”). Uno stravolgimento di prospettiva di dichiarata portata politica globalista.

Un reato sulla base di una indimostrabile o quanto meno incerta diffusione di un contagio

Ma non basta. L'estensione applicativa del reato di epidemia colposa alla forma omissiva, spalanca le porte ad ogni sorta di autoritarismo e autocrazia da parte del futuro legislatore. In caso di asserita emergenza sanitaria, infatti, il legislatore potrà imporre qualsiasi tipo di obbligo, forte della sanzione penale d'ora in avanti applicabile in caso di inosservanza da parte dei cittadini rappresentata dalla massima misura afflittiva possibile, ovvero l'arresto e finanche l'ergastolo. In altre parole, la condotta dissenziente di un cittadino che violi il lockdown o la quarantena imposti dal legislatore, che rifiuti di indossare la mascherina o che rifiuti di ottemperare ad una qualsiasi imposizione sanitaria, potrà essere qualificata come reato, sulla base di una indimostrabile o quanto meno incerta diffusione di un contagio astrattamente in grado di causare una presunta epidemia. È evidente che questa sentenza -nel totale sfregio dei dati ufficiali che hanno dimostrato non solo l’inutilità ma soprattutto la dannosità delle misure restrittive e sanitarie tenute durante la precedente sedicente pandemia- si spinge laddove neanche il legislatore dell’emergenza aveva osato negli ultimi anni, gettando, di fatto, le basi per un possibile futuro totalitarismo sanitario da parte del potere politico e per la conseguente definitiva distruzione di ogni libertà e diritto costituzionalmente tutelato dei cittadini.

di Lorenza Morello

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